(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino Ufficiale
          della Regione Lombardia n. 5 del 3 febbraio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
               Istituzione del Consiglio dei sanitari
 
  1. E' istituito presso le aziende sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere il Consiglio dei sanitari di cui all'art. 3, comma 12 del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il riordino
della disciplina in materia sanitaria, come  modificato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di seguito denominati decreti di
riordino e come previsto dall'art. 10, comma 7, della legge regionale
11  luglio  1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario
regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali".
  2. Il Consiglio dei sanitari e' organismo  elettivo  delle  aziende
sanitarie con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria.
  3.  Il Consiglio dei sanitari e' presieduto dal direttore sanitario
o dal suo sostituto.