(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 3 febbraio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Istituzione del Consiglio dei sanitari 1. E' istituito presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere il Consiglio dei sanitari di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di seguito denominati decreti di riordino e come previsto dall'art. 10, comma 7, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali". 2. Il Consiglio dei sanitari e' organismo elettivo delle aziende sanitarie con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria. 3. Il Consiglio dei sanitari e' presieduto dal direttore sanitario o dal suo sostituto.